Proposta di aggiudicazione
Comune di Otranto
Buongiorno, al punto 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE è già specificato che per partecipare alla gara il concorrente dovrà dimostrare di aver eseguito Contratti analoghi a quello in affidamento per categoria e ID
E.18 - per almeno 3.677.100,00 Euro (lavori + Oneri Sicurezza)
Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria (Edilizia), le attività̀ svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità̀ sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Per quanto attiene, invece, al criterio di valutazione “1 - Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, con particolare riferimento al sub-criterio 1.1, il concorrente dovrà produrre documentazione ad illustrare interventi significativi attinenti alle opere oggetto di incarico. L’attinenza ai lavori oggetto della gara potrà essere valutata anche dalla verifica delle categoria delle opere, del grado di complessità delle stesse, dagli importi dei lavori e dalle prestazioni effettivamente svolte.
Tale produzione documentale dovrà, pertanto, essere riferita a servizi analoghi ovvero Progettazione architettonica/ingegneristica puntuale, attinente i lavori da eseguire, dotata di apposito Verbale di Validazione, ovvero di Atto di Approvazione Tecnico/Amministrativo (non sono attinenti Piani Urbanistici Territoriali diversamente nominati). È ammissibile l’inserimento di interventi progettuali presentati nell’ambito di concorsi di progettazione (anche NON aggiudicati), a condizione che siano pertinenti per oggetto, tipologia e complessità con i servizi oggetto di gara.
Per quanto riguarda – invece - i sub-criteri di valutazione 1.2 -1.3 e 1.4 possono essere candidati anche pubblicazioni, premi di architettura e concorsi di progettazioni non attinenti ma che comprovino l'attività dello studio professionale attraverso riconoscimenti ottenuti in generale.
Buongiorno, in riscontro alla Vs. richiesta si precisa quanto segue:
1. Il limite per la produzione di documentazione utile per il sub-criterio 1.1, vista anche la modalità digitale di presentazione, deve essere inteso come riferito a n. 6 “facciate” di formato A3;
2. Il limite massimo di “6 fogli A3” è riferito al solo sub-criterio 1.1. Pertanto, la documentazione relativa agli altri sub-criteri può essere prodotta separatamente;
3. Il Bando non prevede un limite espresso (né un formato particolare) per la documentazione comprovante i sub-criteri 1.2-1.3-1.4. Si conferma che è possibile fornire documentazione a supporto (es. schede progetto, dichiarazioni, ecc.) al fine della migliore valutazione possibile;
4. Per il Criterio di valutazione 1 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” il Bando non prevede la presenza di copertine o frontespizi. Tuttavia, poiché per i sub-criteri 1.2-1.3-1.4 non è previsto un limite né un formato particolare, si ritengono ammissibili copertine e frontespizi, comunque non necessari al fine della valutazione delle offerte. In merito al sub-criterio 1.1., si richiede di attenersi al limite massimo previsto (come sopra precisato) in riferimento all’intera documentazione prodotto per lo specifico sub-criterio 1.1.
Si conferma che sia per la figura professionale del geologo che per la figura professionale dell’archeologo è possibile ricorrere al subappalto (punto 6.1 del Bando).
Gara #807
"FSC 2021/2027 - ACCORDO PER LA COESIONE - REGIONE PUGLIA - DELIBERA CIPESS N. 6 DEL 30.01.2025 COMUNE DI OTRANTO" - RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E SISTEMI DI CONNESSIONE TRA ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE E SERVIZI SOCIALI E CULTURALI DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURAInformazioni appalto
10/07/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 373.781,10
ARGENTIERE KATYA
Categorie merceologiche
7125 - Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
79417 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BC51FC786B
E31B24000610001
Qualità prezzo
"FSC 2021/2027 - ACCORDO PER LA COESIONE - REGIONE PUGLIA - DELIBERA CIPESS N. 6 DEL 30.01.2025 COMUNE DI OTRANTO" - RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E SISTEMI DI CONNESSIONE TRA ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE E SERVIZI SOCIALI E CULTURALI DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi tecnici: adeguamento del progetto di fattibilità tecnico economica; redazione del progetto esecutivo, comprensiva degli elaborati inerenti ai CAM; Piano di sicurezza e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione; direzione lavori; misure e contabilità. Relativamente all’intervento di “RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E SISTEMI DI CONNESSAIONE TRA ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE E SERVIZI SOCIALI E CULTURALI DELLA CITTA', OTRANTO (LE). È altresì compresa la predisposizione della relazione geologica e archeologica. Per i servizi tecnici da affidare sono vigenti i Criteri Ambientali Minimi emanati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approvati con D.M. del 23.06.2022, n. 256 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (CAM Edilizia)”, così come modificato con Decreto correttivo del 05.08.2024.
€ 373.781,10
€ 0,00
€ 0,00
Commissione valutatrice
Determina n. 1159
19/08/2026
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1.05 MB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| TAURINO | RICCARDO | PRESIDENTE |
| DE MARINI | ROBERTA COSIMA | COMPONENTE |
| MANIERI | GIANLUCA | COMPONENTE |
| De Marini | ROBERTA COSIMA | COMPONENTE |
Scadenze
03/08/2026 10:00
09/08/2026 23:59
10/08/2026 10:00
Allegati
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Chiarimenti
14/07/2026 09:29
Quesito #1
- Si richiede di confermare che il “Modello 2.a – Dichiarazione aggiuntiva titolare effettivo” debba essere compilato, sottoscritto e presentato esclusivamente dal titolare effettivo e non anche dai soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, come parrebbe invece desumersi da quanto previsto all’art. 15, paragrafo 1, del Disciplinare di gara.
Si chiede, altresì, di confermare che il “Modello 2.b – Dichiarazione aggiuntiva assenza di conflitto di interessi” debba essere sottoscritto da tutti i soggetti individuati dall’art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.
- Si richiede di mettere a disposizione il “Modello 4” per la formulazione e presentazione dell’offerta economica, in quanto lo stesso non risulta presente tra la documentazione di gara attualmente resa disponibile sulla piattaforma.
Si chiede, altresì, di confermare che il “Modello 2.b – Dichiarazione aggiuntiva assenza di conflitto di interessi” debba essere sottoscritto da tutti i soggetti individuati dall’art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.
- Si richiede di mettere a disposizione il “Modello 4” per la formulazione e presentazione dell’offerta economica, in quanto lo stesso non risulta presente tra la documentazione di gara attualmente resa disponibile sulla piattaforma.
14/07/2026 18:46
Risposta
Il “Modello 2.a – Dichiarazione aggiuntiva titolare effettivo” deve essere presentata dal titolare effettivo ai sensi del D. Lgs. 231/2007 s.m.i..
Il “Modello 2.b - Dichiarazione aggiuntiva assenza conflitto di interessi” deve essere resa dal legale rappresentante/titolare/procuratore del soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio professionale e il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP). Il suddetto “Modello 2.b”, essendo un fac-simile, potrebbe essere non esaustivo in relazione alla forma giuridica del soggetto dichiarante e pertanto la sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra.
Ai fini della presentazione dell’offerta economica potrà essere utilizzato il “Mod. 3 - Modello Offerta economica mediante offerta di ribasso percentuale”, caricato in formato editabile sul portale di gestione della gara telematica (https://cucterredoriente.tuttogare.it)
Il “Modello 2.b - Dichiarazione aggiuntiva assenza conflitto di interessi” deve essere resa dal legale rappresentante/titolare/procuratore del soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio professionale e il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP). Il suddetto “Modello 2.b”, essendo un fac-simile, potrebbe essere non esaustivo in relazione alla forma giuridica del soggetto dichiarante e pertanto la sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra.
Ai fini della presentazione dell’offerta economica potrà essere utilizzato il “Mod. 3 - Modello Offerta economica mediante offerta di ribasso percentuale”, caricato in formato editabile sul portale di gestione della gara telematica (https://cucterredoriente.tuttogare.it)
14/07/2026 10:23
Quesito #2
Si richiede di confermare che, in caso di partecipazione alla procedura in forma di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, l’imposta di bollo debba intendersi unica e che la stessa sia valida e sufficiente ai fini della partecipazione per tutti i soggetti componenti il raggruppamento
15/07/2026 10:41
Risposta
Si conferma che l’imposta di bollo è unica per il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in quanto associata a una sola istanza di partecipazione.
14/07/2026 12:31
Quesito #3
Si chiede di confermare che il DGUE debba essere compilato online tramite la piattaforma ucterredoriente.tuttogare.it e che non sia disponibile l'All. 03_Documento di gara unico europeo (DGUE), menzionato a pagina 44 del Disciplinare.
14/07/2026 18:45
Risposta
Si conferma che il DGUE debba essere compilato online tramite il portale di gestione della gara telematica (https://cucterredoriente.tuttogare.it) selezionando la sezione “Compila DGUE”.
14/07/2026 14:52
Quesito #4
Si chiede di confermare se il riferimento al CCNL Edilizia debba intendersi come un refuso, atteso che la procedura ha ad oggetto esclusivamente servizi di ingegneria e architettura, e se pertanto gli operatori economici possano indicare il CCNL effettivamente applicato, coerente con l'attività svolta (es. CCNL Studi Professionali o altro CCNL di settore). Diversamente, il richiamo al CCNL Edilizia determinerebbe l'impossibilità di ricorrere al principio di equivalenza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di contratti collettivi riferiti a settori di attività non omogenei.
15/07/2026 10:42
Risposta
Gli operatori economici – ai fini della domanda di partecipazione – indicano il CCNL effettivamente applicato, coerente con l’attività svolta e ove ne ricorra effettivamente l’applicazione. Come riportato nelle istruzioni per la compilazione della modulistica Istruzione per la compilazione:
- La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non interessano.
- Il modello, essendo un facsimile, potrebbe essere non esaustivo in relazione alla forma giuridica del soggetto dichiarante e pertanto la sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo.
- La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non interessano.
- Il modello, essendo un facsimile, potrebbe essere non esaustivo in relazione alla forma giuridica del soggetto dichiarante e pertanto la sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo.
14/07/2026 17:03
Quesito #5
Si trasmettono in allegato le richieste di chiarimento.
Cordialmente,
Cordialmente,
04/08/2026 17:10
Risposta
Si conferma che sia per la figura professionale del geologo che per la figura professionale dell’archeologo è possibile ricorrere al subappalto (punto 6.1 del Bando).
L’operatore economico può avvalersi del subappalto, esclusivamente per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, relazioni geologiche (Parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In virtù della particolare tipologia delle opere da progettare, si ritengono indispensabili anche le seguenti figure professionali: geologo e archeologo (Subappaltabile ai sensi del Parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828).
Per la restante parte della richiesta di chiarimento, ci si attenga ai contenuti del bando: il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. La S.A. ha la facoltà di ritenere non ammissibili a subappalto istanze che, in merito a prestazioni da subappaltare, siano formulate in maniera generica o incompleta, come ad esempio nel caso si faccia un generico riferimento ai limiti di legge. (NB La mancata ammissibilità al subappalto si rende necessaria, tra l’altro, in quanto la norma preclude alla Stazione Appaltante di autorizzare un subappalto per il quale non si siano indicati all’atto dell’offerta “le parti d’opera, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”). A tal proposito, occorrerà debitamente compilarsi anche il punto 7.10 del Modello 1.a relativo alla domanda di partecipazione.
L’operatore economico può avvalersi del subappalto, esclusivamente per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, relazioni geologiche (Parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In virtù della particolare tipologia delle opere da progettare, si ritengono indispensabili anche le seguenti figure professionali: geologo e archeologo (Subappaltabile ai sensi del Parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828).
Per la restante parte della richiesta di chiarimento, ci si attenga ai contenuti del bando: il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. La S.A. ha la facoltà di ritenere non ammissibili a subappalto istanze che, in merito a prestazioni da subappaltare, siano formulate in maniera generica o incompleta, come ad esempio nel caso si faccia un generico riferimento ai limiti di legge. (NB La mancata ammissibilità al subappalto si rende necessaria, tra l’altro, in quanto la norma preclude alla Stazione Appaltante di autorizzare un subappalto per il quale non si siano indicati all’atto dell’offerta “le parti d’opera, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”). A tal proposito, occorrerà debitamente compilarsi anche il punto 7.10 del Modello 1.a relativo alla domanda di partecipazione.
14/07/2026 17:05
Quesito #6
Si chiede di confermare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.1 "Requisiti di idoneità professionale" del Disciplinare di Gara, le prestazioni afferenti alle figure professionali del Geologo e dell'Archeologo possano essere integralmente affidate in subappalto, con conseguente possibilità di non indicare tali professionisti quali componenti del raggruppamento concorrente o della struttura operativa dell'offerente.
Si chiede, altresì, di confermare che le predette professionalità possano essere messe a disposizione del concorrente mediante contratti di collaborazione professionale specificamente stipulati per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente procedura, anche successivamente alla pubblicazione della gara e in vista della partecipazione alla stessa, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
Si chiede, altresì, di confermare che le predette professionalità possano essere messe a disposizione del concorrente mediante contratti di collaborazione professionale specificamente stipulati per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente procedura, anche successivamente alla pubblicazione della gara e in vista della partecipazione alla stessa, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
15/07/2026 10:47
Risposta
L’operatore economico può avvalersi del subappalto, esclusivamente per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, relazioni geologiche (Parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In virtù della particolare tipologia delle opere da progettare, si ritengono indispensabili anche le seguenti figure professionali: geologo e archeologo (Subappaltabile ai sensi del Parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828).
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. La S.A. ha la facoltà di ritenere non ammissibili a subappalto istanze che, in merito a prestazioni da subappaltare, siano formulate in maniera generica o incompleta, come ad esempio nel caso si faccia un generico riferimento ai limiti di legge. (NB La mancata ammissibilità al subappalto si rende necessaria, tra l’altro, in quanto la norma preclude alla Stazione Appaltante di autorizzare un subappalto per il quale non si siano indicati all’atto dell’offerta “le parti d’opera, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”). A tal proposito, occorrerà debitamente compilarsi anche il punto 7.10 del Modello 1.a relativo alla domanda di partecipazione.
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. La S.A. ha la facoltà di ritenere non ammissibili a subappalto istanze che, in merito a prestazioni da subappaltare, siano formulate in maniera generica o incompleta, come ad esempio nel caso si faccia un generico riferimento ai limiti di legge. (NB La mancata ammissibilità al subappalto si rende necessaria, tra l’altro, in quanto la norma preclude alla Stazione Appaltante di autorizzare un subappalto per il quale non si siano indicati all’atto dell’offerta “le parti d’opera, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”). A tal proposito, occorrerà debitamente compilarsi anche il punto 7.10 del Modello 1.a relativo alla domanda di partecipazione.
15/07/2026 13:10
Quesito #7
Si richiede di confermare che la figura dell'archeologo, come quella del geologo, sia subappaltabile.
Si richiede, altresì, di confermare che la figura di archeologo e geologo possano essere messe a disposizione del concorrente mediante contratti di collaborazione professionale specificamente stipulati per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente procedura, anche successivamente alla pubblicazione della gara e in vista della partecipazione alla stessa, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
Si richiede, altresì, di confermare che la figura di archeologo e geologo possano essere messe a disposizione del concorrente mediante contratti di collaborazione professionale specificamente stipulati per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente procedura, anche successivamente alla pubblicazione della gara e in vista della partecipazione alla stessa, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
22/07/2026 13:11
Risposta
Si conferma che sia per la figura professionale del geologo che per la figura professionale dell’archeologo è possibile ricorrere al subappalto (punto 6.1 del Bando).
L’operatore economico può avvalersi del subappalto, esclusivamente per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, relazioni geologiche (Parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In virtù della particolare tipologia delle opere da progettare, si ritengono indispensabili anche le seguenti figure professionali: geologo e archeologo (Subappaltabile ai sensi del Parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828).
Per la restante parte della richiesta di chiarimento, ci si attenga ai contenuti del bando: il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. La S.A. ha la facoltà di ritenere non ammissibili a subappalto istanze che, in merito a prestazioni da subappaltare, siano formulate in maniera generica o incompleta, come ad esempio nel caso si faccia un generico riferimento ai limiti di legge. (NB La mancata ammissibilità al subappalto si rende necessaria, tra l’altro, in quanto la norma preclude alla Stazione Appaltante di autorizzare un subappalto per il quale non si siano indicati all’atto dell’offerta “le parti d’opera, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”). A tal proposito, occorrerà debitamente compilarsi anche il punto 7.10 del Modello 1.a relativo alla domanda di partecipazione.
L’operatore economico può avvalersi del subappalto, esclusivamente per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, relazioni geologiche (Parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In virtù della particolare tipologia delle opere da progettare, si ritengono indispensabili anche le seguenti figure professionali: geologo e archeologo (Subappaltabile ai sensi del Parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828).
Per la restante parte della richiesta di chiarimento, ci si attenga ai contenuti del bando: il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. La S.A. ha la facoltà di ritenere non ammissibili a subappalto istanze che, in merito a prestazioni da subappaltare, siano formulate in maniera generica o incompleta, come ad esempio nel caso si faccia un generico riferimento ai limiti di legge. (NB La mancata ammissibilità al subappalto si rende necessaria, tra l’altro, in quanto la norma preclude alla Stazione Appaltante di autorizzare un subappalto per il quale non si siano indicati all’atto dell’offerta “le parti d’opera, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”). A tal proposito, occorrerà debitamente compilarsi anche il punto 7.10 del Modello 1.a relativo alla domanda di partecipazione.
16/07/2026 15:12
Quesito #8
Salve,
con riferimento al Criterio 1 – Professionalità e adeguatezza dell'offerta, e in particolare al sub-criterio 1.1, si chiede di confermare se il riferimento ai servizi significativi svolti "negli ultimi 5 anni" debba intendersi quale refuso materiale. Si evidenzia, infatti, come più volte evidenziato dall’ANAC e ribadito nel Bando tipo n. 2/2026, “I servizi affini valutabili ai fini del criterio della “professionalità ed adeguatezza dell’offerta” non si intendono limitati ad un arco temporale [...] e devono essere tali da dimostrare che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante.”
Si chiede, pertanto, di chiarire se, ai fini della valutazione del criterio in oggetto, possano essere presentati servizi svolti anche anteriormente agli ultimi cinque anni, purché pertinenti e rappresentativi della professionalità richiesta.
Con riferimento al Criterio 1 – Professionalità e adeguatezza dell'offerta, e in particolare per il sub-criterio 1.2, il disciplinare prevede che: "Saranno prese in considerazione solo le Pubblicazioni eseguite da soggetti componenti RTP, dipendenti, alla data di pubblicazione del presente Bando, di Società di Professionisti e/o di ingegneria comunque denominate, partecipanti alla presente procedura. Non è ammessa indicazioni di Pubblicazioni da soggetti sub appaltatori e/o consulenti esterni.". Si chiede, pertanto, di confermare che, nel caso di RTP misto composto da Società di Ingegneria e liberi professionisti, ai fini dell'attribuzione del punteggio non saranno valutate le pubblicazioni riferibili ai liberi professionisti, ancorché componenti del Raggruppamento.
Si chiede, altresì, di confermare se la medesima interpretazione trovi applicazione anche ai sub-criteri 1.3 e 1.4.
Cordiali Saluti
con riferimento al Criterio 1 – Professionalità e adeguatezza dell'offerta, e in particolare al sub-criterio 1.1, si chiede di confermare se il riferimento ai servizi significativi svolti "negli ultimi 5 anni" debba intendersi quale refuso materiale. Si evidenzia, infatti, come più volte evidenziato dall’ANAC e ribadito nel Bando tipo n. 2/2026, “I servizi affini valutabili ai fini del criterio della “professionalità ed adeguatezza dell’offerta” non si intendono limitati ad un arco temporale [...] e devono essere tali da dimostrare che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante.”
Si chiede, pertanto, di chiarire se, ai fini della valutazione del criterio in oggetto, possano essere presentati servizi svolti anche anteriormente agli ultimi cinque anni, purché pertinenti e rappresentativi della professionalità richiesta.
Con riferimento al Criterio 1 – Professionalità e adeguatezza dell'offerta, e in particolare per il sub-criterio 1.2, il disciplinare prevede che: "Saranno prese in considerazione solo le Pubblicazioni eseguite da soggetti componenti RTP, dipendenti, alla data di pubblicazione del presente Bando, di Società di Professionisti e/o di ingegneria comunque denominate, partecipanti alla presente procedura. Non è ammessa indicazioni di Pubblicazioni da soggetti sub appaltatori e/o consulenti esterni.". Si chiede, pertanto, di confermare che, nel caso di RTP misto composto da Società di Ingegneria e liberi professionisti, ai fini dell'attribuzione del punteggio non saranno valutate le pubblicazioni riferibili ai liberi professionisti, ancorché componenti del Raggruppamento.
Si chiede, altresì, di confermare se la medesima interpretazione trovi applicazione anche ai sub-criteri 1.3 e 1.4.
Cordiali Saluti
04/08/2026 17:00
Risposta
Buongiorno, in riscontro alla Vs. richiesta si precisa quanto segue:
L’illustrazione degli interventi significativi svolti negli ultimi cinque anni, attinenti alle opere oggetto di incarico, prevista nel Criterio di valutazione 1 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” – Sub-criterio 1.1 non si intende limitata a un intervallo temporale nel senso stabilito dall’art. 40 comma 1 bis dell'allegato II.12, relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Rientra nelle prerogative di questa Stazione Appaltante la definizione degli elementi e degli indicatori da valutare, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. La Stazione Appaltante intende valorizzare esperienze recenti e tale scelta è coerente con la natura dell'incarico, nonché con le modalità e metodologie digitali per l’esecuzione dello stesso nonché per la gestione degli interventi nell’ambito della sostenibilità energetica ed ambientale, secondo le più recenti modalità operative;
In merito al sub-criterio “1.2 Pubblicazioni eseguite negli ultimi cinque anni” , si precisa che saranno valutate le pubblicazioni realizzate da:
- Soggetti, operatori economici o professionisti che sono componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) partecipante alla gara; oppure
- Professionisti che, alla data di pubblicazione del bando, erano dipendenti della società di professionisti o della società di ingegneria che partecipa alla procedura.
Non è ammessa, invece, l’indicazione di Pubblicazioni relative a soggetti sub appaltatori e/o consulenti esterni.
Quanto riportato al punto precedente, si può estendere anche ai sub-criteri 1.3 e 1.4.
L’illustrazione degli interventi significativi svolti negli ultimi cinque anni, attinenti alle opere oggetto di incarico, prevista nel Criterio di valutazione 1 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” – Sub-criterio 1.1 non si intende limitata a un intervallo temporale nel senso stabilito dall’art. 40 comma 1 bis dell'allegato II.12, relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Rientra nelle prerogative di questa Stazione Appaltante la definizione degli elementi e degli indicatori da valutare, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. La Stazione Appaltante intende valorizzare esperienze recenti e tale scelta è coerente con la natura dell'incarico, nonché con le modalità e metodologie digitali per l’esecuzione dello stesso nonché per la gestione degli interventi nell’ambito della sostenibilità energetica ed ambientale, secondo le più recenti modalità operative;
In merito al sub-criterio “1.2 Pubblicazioni eseguite negli ultimi cinque anni” , si precisa che saranno valutate le pubblicazioni realizzate da:
- Soggetti, operatori economici o professionisti che sono componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) partecipante alla gara; oppure
- Professionisti che, alla data di pubblicazione del bando, erano dipendenti della società di professionisti o della società di ingegneria che partecipa alla procedura.
Non è ammessa, invece, l’indicazione di Pubblicazioni relative a soggetti sub appaltatori e/o consulenti esterni.
Quanto riportato al punto precedente, si può estendere anche ai sub-criteri 1.3 e 1.4.
17/07/2026 12:41
Quesito #9
Si chiede con riferimento all'offerta tecnica, ed in particolare al criterio 1 Professionalità ed adeguatezza dell'offerta, se ai fini della valutazione dei servizi analoghi, sia necessario che siano attribuibili alla stessa categoria oggetto dell'appalto (E.18) o sia possibile il riferimento ad altre categorie o a categorie n/d, purchè si dimostri una analogia tematica con i lavori oggetto della gara?
22/07/2026 13:03
Risposta
Buongiorno, al punto 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE è già specificato che per partecipare alla gara il concorrente dovrà dimostrare di aver eseguito Contratti analoghi a quello in affidamento per categoria e ID
E.18 - per almeno 3.677.100,00 Euro (lavori + Oneri Sicurezza)
Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria (Edilizia), le attività̀ svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità̀ sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Per quanto attiene, invece, al criterio di valutazione “1 - Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, con particolare riferimento al sub-criterio 1.1, il concorrente dovrà produrre documentazione ad illustrare interventi significativi attinenti alle opere oggetto di incarico. L’attinenza ai lavori oggetto della gara potrà essere valutata anche dalla verifica delle categoria delle opere, del grado di complessità delle stesse, dagli importi dei lavori e dalle prestazioni effettivamente svolte.
Tale produzione documentale dovrà, pertanto, essere riferita a servizi analoghi ovvero Progettazione architettonica/ingegneristica puntuale, attinente i lavori da eseguire, dotata di apposito Verbale di Validazione, ovvero di Atto di Approvazione Tecnico/Amministrativo (non sono attinenti Piani Urbanistici Territoriali diversamente nominati). È ammissibile l’inserimento di interventi progettuali presentati nell’ambito di concorsi di progettazione (anche NON aggiudicati), a condizione che siano pertinenti per oggetto, tipologia e complessità con i servizi oggetto di gara.
Per quanto riguarda – invece - i sub-criteri di valutazione 1.2 -1.3 e 1.4 possono essere candidati anche pubblicazioni, premi di architettura e concorsi di progettazioni non attinenti ma che comprovino l'attività dello studio professionale attraverso riconoscimenti ottenuti in generale.
17/07/2026 16:08
Quesito #10
Salve,
Con riferimento al criterio 1 – Professionalità e adeguatezza dell'offerta, si chiede di voler chiarire quanto segue.
Il sub-criterio 1.1 prevede la presentazione di documentazione illustrativa nel limite massimo di 6 fogli formato A3.
Si chiede di precisare:
cosa debba intendersi esattamente per "6 fogli A3" (ad esempio, se il limite sia riferito a 6 facciate A3 oppure a 6 fogli A3 fronte/retro, per un totale di 12 facciate);se la documentazione a supporto dei sub-criteri 1.2 (Pubblicazioni), 1.3 (Premi di architettura o ingegneria) e 1.4 (Vittorie di concorsi di progettazione) debba essere ricompresa nel limite massimo dei 6 fogli A3 previsto per il sub-criterio 1.1 oppure possa essere prodotta separatamente;qualora tale documentazione possa essere allegata separatamente, se sia previsto un limite massimo di pagine o di elaborati per la documentazione comprovante i sub-criteri 1.2, 1.3 e 1.4;se, per ciascun sub-criterio (1.1, 1.2, 1.3 e 1.4), sia consentito inserire una pagina di copertina/testata per identificare il contenuto della documentazione. Tale richiesta nasce dal fatto che il disciplinare richiama espressamente la possibilità di inserire "eventuali copertine" solo successivamente, con riferimento al criterio 2, mentre nulla è specificato per il criterio 1. Si chiede pertanto di chiarire se anche per i sub-criteri del criterio 1 sia ammessa una pagina di copertina e, in caso affermativo, se la stessa debba essere conteggiata nel numero massimo di pagine previsto.
Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.
Con riferimento al criterio 1 – Professionalità e adeguatezza dell'offerta, si chiede di voler chiarire quanto segue.
Il sub-criterio 1.1 prevede la presentazione di documentazione illustrativa nel limite massimo di 6 fogli formato A3.
Si chiede di precisare:
cosa debba intendersi esattamente per "6 fogli A3" (ad esempio, se il limite sia riferito a 6 facciate A3 oppure a 6 fogli A3 fronte/retro, per un totale di 12 facciate);se la documentazione a supporto dei sub-criteri 1.2 (Pubblicazioni), 1.3 (Premi di architettura o ingegneria) e 1.4 (Vittorie di concorsi di progettazione) debba essere ricompresa nel limite massimo dei 6 fogli A3 previsto per il sub-criterio 1.1 oppure possa essere prodotta separatamente;qualora tale documentazione possa essere allegata separatamente, se sia previsto un limite massimo di pagine o di elaborati per la documentazione comprovante i sub-criteri 1.2, 1.3 e 1.4;se, per ciascun sub-criterio (1.1, 1.2, 1.3 e 1.4), sia consentito inserire una pagina di copertina/testata per identificare il contenuto della documentazione. Tale richiesta nasce dal fatto che il disciplinare richiama espressamente la possibilità di inserire "eventuali copertine" solo successivamente, con riferimento al criterio 2, mentre nulla è specificato per il criterio 1. Si chiede pertanto di chiarire se anche per i sub-criteri del criterio 1 sia ammessa una pagina di copertina e, in caso affermativo, se la stessa debba essere conteggiata nel numero massimo di pagine previsto.
Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.
22/07/2026 14:35
Risposta
Buongiorno, in riscontro alla Vs. richiesta si precisa quanto segue:
1. Il limite per la produzione di documentazione utile per il sub-criterio 1.1, vista anche la modalità digitale di presentazione, deve essere inteso come riferito a n. 6 “facciate” di formato A3;
2. Il limite massimo di “6 fogli A3” è riferito al solo sub-criterio 1.1. Pertanto, la documentazione relativa agli altri sub-criteri può essere prodotta separatamente;
3. Il Bando non prevede un limite espresso (né un formato particolare) per la documentazione comprovante i sub-criteri 1.2-1.3-1.4. Si conferma che è possibile fornire documentazione a supporto (es. schede progetto, dichiarazioni, ecc.) al fine della migliore valutazione possibile;
4. Per il Criterio di valutazione 1 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” il Bando non prevede la presenza di copertine o frontespizi. Tuttavia, poiché per i sub-criteri 1.2-1.3-1.4 non è previsto un limite né un formato particolare, si ritengono ammissibili copertine e frontespizi, comunque non necessari al fine della valutazione delle offerte. In merito al sub-criterio 1.1., si richiede di attenersi al limite massimo previsto (come sopra precisato) in riferimento all’intera documentazione prodotto per lo specifico sub-criterio 1.1.
20/07/2026 15:51
Quesito #11
Buonasera, la presente per chiedere se possono subappaltarsi le figure del geologo e dell'archeologo.
Ho letto il quesito 6, ma non è chiaro se subappaltabile si riferisce alla figura del solo archeologo o anche al geologo o a nessuna delle due.
Grazie
Ho letto il quesito 6, ma non è chiaro se subappaltabile si riferisce alla figura del solo archeologo o anche al geologo o a nessuna delle due.
Grazie
22/07/2026 13:00
Risposta
Si conferma che sia per la figura professionale del geologo che per la figura professionale dell’archeologo è possibile ricorrere al subappalto (punto 6.1 del Bando).
24/07/2026 10:47
Quesito #12
Buongiorno, si richiede se le figure del geologo e dell'archeologo, se subappaltate, devono produrre un loro Dgue , come richiesto nel modello dgue on line, o trattasi di refuso, dato he le predette figure non entano in RTP
Grazie
Grazie
04/08/2026 17:02
Risposta
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Nella presentazione del DGUE occorrerà, quindi, tener conto delle distinte modalità di compilazione previste per RTP o altra forma.
27/07/2026 12:26
Quesito #13
Buongiorno,
si richiede se la garanzia provvisoria debba essere intestata al COMUNE DI OTRANTO oppure all' UNIONE TERRE D'ORIENTE COMUNI DI OTRANTO, GIURDIGNANO MURO LECCESE.
Cordiali saluti
si richiede se la garanzia provvisoria debba essere intestata al COMUNE DI OTRANTO oppure all' UNIONE TERRE D'ORIENTE COMUNI DI OTRANTO, GIURDIGNANO MURO LECCESE.
Cordiali saluti
04/08/2026 17:02
Risposta
Buongiorno,
Il beneficiario della Garanzia provvisoria è il Comune di Otranto.
Il beneficiario della Garanzia provvisoria è il Comune di Otranto.
28/07/2026 09:40
Quesito #14
1. Con riferimento al punto 12 del disciplinare, relativo al contributo a favore dell'ANAC di € 33,00, si chiede di chiarire, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici, se il versamento del contributo sia dovuto una sola volta dal raggruppamento (di norma a cura della mandataria/capogruppo) oppure se debba essere effettuato da ciascun componente del raggruppamento.
2. Con riferimento al sub-criterio 1.4 dell'offerta tecnica (punto 18.1), che attribuisce punteggio per la vincita di concorsi di progettazione negli ultimi 5 anni, e alla relativa nota esplicativa che richiama i soli 'Concorsi di Progettazione e/o di idee vinti', si chiede di chiarire se possano essere valorizzati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, anche i progetti classificatisi al secondo posto in concorsi di progettazione, oppure se il punteggio sia riservato esclusivamente ai progetti risultati vincitori (primo posto).
2. Con riferimento al sub-criterio 1.4 dell'offerta tecnica (punto 18.1), che attribuisce punteggio per la vincita di concorsi di progettazione negli ultimi 5 anni, e alla relativa nota esplicativa che richiama i soli 'Concorsi di Progettazione e/o di idee vinti', si chiede di chiarire se possano essere valorizzati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, anche i progetti classificatisi al secondo posto in concorsi di progettazione, oppure se il punteggio sia riservato esclusivamente ai progetti risultati vincitori (primo posto).
04/08/2026 17:04
Risposta
1. Il contributo è dovuto dall'operatore economico che presenta l'offerta. Nel caso del RTP, l'offerta è unica e il raggruppamento costituisce un unico concorrente ai fini della procedura. Il contributo, pertanto, non deve essere versato da ciascun componente del raggruppamento.
2. Il sub-criterio 1.4 dell’Offerta tecnica è riferito a “Vincita di concorso di progettazione negli ultimi 5 anni (5 punti a vincita)”. Pertanto, saranno presi in considerazione solo Concorsi di Progettazione e/o di idee vinti.
2. Il sub-criterio 1.4 dell’Offerta tecnica è riferito a “Vincita di concorso di progettazione negli ultimi 5 anni (5 punti a vincita)”. Pertanto, saranno presi in considerazione solo Concorsi di Progettazione e/o di idee vinti.
28/07/2026 12:11
Quesito #15
Buongiorno, la domanda di partecipazione deve essere redatta dal solo capogruppo di RTP costituendo o anche dalla ditta mandante? quindi l'imposta di bollo da 16 euro deve essere pagata per ogni domanda di partecipazione presentata o ne basta una sola sul modello della mandataria?
04/08/2026 17:05
Risposta
Buongiorno,
come precisato nel Modello 1.a “Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla procedura in oggetto”, in caso di soggetti con natura plurisoggettiva occorre compilare un modello per ciascun componente. Anche in presenza di più modelli, l’imposta di bollo deve essere assolta una sola volta, secondo le modalità riportate al punto 15.1 del Bando – Disciplinare di gara.
come precisato nel Modello 1.a “Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla procedura in oggetto”, in caso di soggetti con natura plurisoggettiva occorre compilare un modello per ciascun componente. Anche in presenza di più modelli, l’imposta di bollo deve essere assolta una sola volta, secondo le modalità riportate al punto 15.1 del Bando – Disciplinare di gara.
29/07/2026 13:43
Quesito #16
Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara le prestazioni oggetto di appalto sono: Adeguamento del Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione esecutiva, Piano di Sicurezza e Coordinamento - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazioni, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile e Contabilità dei lavori a misura.
Si chiede pertanto conferma che il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non è incluso nei servizi di ingegneria ed architettura da svolgere
Si chiede pertanto conferma che il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non è incluso nei servizi di ingegneria ed architettura da svolgere
04/08/2026 16:56
Risposta
Si conferma che il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non è incluso nei servizi di ingegneria ed architettura da svolgere .
31/07/2026 11:32
Quesito #17
Buongiorno, nel cap 18.1 si descrive le modalità di risposta ai vari subcriteri. Per "cartelle" si intende fogli? es: criterio 2.1 - 3 cartelle A4 sarebbe 3 fogli A4?
04/08/2026 17:05
Risposta
Buongiorno,
come precisato nel Modello 1.a “Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla procedura in oggetto”, in caso di soggetti con natura plurisoggettiva occorre compilare un modello per ciascun componente. Anche in presenza di più modelli, l’imposta di bollo deve essere assolta una sola volta, secondo le modalità riportate al punto 15.1 del Bando – Disciplinare di gara.
come precisato nel Modello 1.a “Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla procedura in oggetto”, in caso di soggetti con natura plurisoggettiva occorre compilare un modello per ciascun componente. Anche in presenza di più modelli, l’imposta di bollo deve essere assolta una sola volta, secondo le modalità riportate al punto 15.1 del Bando – Disciplinare di gara.